Perché il commercio interessa la polizia locale
La polizia locale è il principale organo di controllo sulle attività economiche del territorio: negozi, mercati, venditori ambulanti, bar e ristoranti, locali di intrattenimento. Le regole di base stanno nel D.Lgs. 114/1998 (riforma del commercio), nel D.Lgs. 59/2010 (requisiti per l'accesso, somministrazione), nella L. 287/1991 (pubblici esercizi), nel TULPS (R.D. 773/1931) e nell'art. 19 della L. 241/1990 (SCIA). Le Regioni completano la disciplina con proprie leggi, che possono variare alcuni dettagli.
Le definizioni del D.Lgs. 114/1998
- Commercio all'ingrosso: chi acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
- Commercio al dettaglio: la rivendita direttamente al consumatore finale, in sede fissa o su aree pubbliche.
- Superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi e scaffalature. Non vi rientrano magazzini, depositi, lavorazioni, uffici e servizi.
- Settori merceologici: soltanto due, alimentare e non alimentare.
- Centro commerciale: una media o grande struttura in cui più esercizi usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
Le soglie di superficie sono il dato più richiesto:
- Esercizio di vicinato: fino a 150 mq nei comuni sotto i 10.000 abitanti, fino a 250 mq nei comuni sopra i 10.000.
- Media struttura: oltre il vicinato e fino a 1.500 mq (comuni sotto i 10.000) o 2.500 mq (comuni sopra i 10.000).
- Grande struttura: oltre i limiti delle medie strutture. Conta solo la superficie, non il numero di addetti.