Il rilievo degli incidenti
La rilevazione degli incidenti è un servizio di polizia stradale (art. 11). Oltre agli organi dell'art. 12, comma 1, spetta anche agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dell'art. 57 c.p.p. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia le informazioni sulle modalità dell'incidente e sulla copertura assicurativa dei veicoli.
Nel rilievo la pattuglia mette in sicurezza l'area, soccorre i feriti, raccoglie le generalità e i documenti, fa misurazioni, planimetria e fotografie, sente i testimoni e accerta alcol e droghe. Se ci sono solo danni alle cose, gli agenti fanno rimuovere subito ogni intralcio, salvo i rilievi di assoluta urgenza.
Presegnalazione: il triangolo (art. 162)
- L'obbligo di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata vale fuori dei centri abitati. Sono esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli.
- Il segnale è triangolare e retroriflettente. Va messo ad almeno 50 metri dietro il veicolo e, in autostrada, ad almeno 100 metri. Se manca, il veicolo va segnalato in un altro modo efficace.
- Fuori dei centri abitati, chi scende dal veicolo in questi casi deve indossare il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità, anche sulla corsia di emergenza o sulla piazzola.
- Se l'incidente ingombra la carreggiata, la presegnalazione spetta prima di tutto a conducenti e passeggeri dei veicoli coinvolti.
Gli obblighi dopo l'incidente (art. 189)
- Se l'incidente è comunque ricollegabile al suo comportamento, l'utente deve fermarsi e prestare assistenza ai feriti (c. 1).
- I coinvolti devono garantire la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con essa, evitare che si modifichi lo stato dei luoghi e che si disperdano le tracce (c. 2). Con soli danni alle cose devono evitare intralcio (c. 3).