Le autorità di pubblica sicurezza nel TULPS
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) resta la base dei poteri di polizia amministrativa. Le autorità sono:
- autorità provinciale: prefetto e questore;
- autorità locale: il capo dell'ufficio di PS del luogo o, dove non c'è un commissariato, il sindaco quale ufficiale del Governo.
Il prefetto, in caso di urgenza o per grave necessità pubblica, adotta i provvedimenti indispensabili per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 2); contro questi provvedimenti si ricorre al Ministro dell'interno. Altre regole generali molto chieste:
- Esecuzione d'ufficio (art. 5): se l'interessato non ottempera, salvo urgenza, previa diffida di tre giorni.
- Ricorso gerarchico (art. 6): entro dieci giorni dalla notizia del provvedimento; non ha effetto sospensivo.
- Rilievi segnaletici (art. 4): per persone pericolose o sospette e per chi non è in grado o si rifiuta di provare la propria identità.
- Chi, invitato a comparire, non si presenta può essere accompagnato con la forza pubblica (art. 15). Ufficiali e agenti di PS possono accedere in qualunque ora ai locali delle attività soggette ad autorizzazione (art. 16).
- Carta d'identità: validità dieci anni per i maggiorenni, cinque anni tra 3 e 18 anni, tre anni sotto i 3. Il minore di 14 anni la usa per l'espatrio se viaggia con un genitore (o chi ne fa le veci) o è affidato a chi è indicato in un'apposita dichiarazione.
Le autorizzazioni di polizia
- Sono personali e non trasmissibili, salvo i casi previsti dalla legge (art. 8).
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