La L. 241/1990: principi e dovere di concludere
La legge 7 agosto 1990, n. 241 detta le regole generali del procedimento amministrativo e del diritto di accesso. Ogni sanzione, autorizzazione o ordinanza che passa da un comando di polizia locale la deve rispettare.
- Principi (art. 1): economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre ai principi europei. Negli atti non autoritativi la PA agisce secondo il diritto privato, salvo diversa previsione. Il procedimento non si può aggravare, se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie. I rapporti tra cittadino e PA si basano su collaborazione e buona fede.
- Dovere di concludere (art. 2) con provvedimento espresso, anche quando la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (in tal caso in forma semplificata).
- Termine generale per amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali: 30 giorni, salvo termini diversi. Decorre dall'inizio d'ufficio o dal ricevimento della domanda.
- Sospensione per acquisire informazioni o certificazioni non già in possesso della PA: una sola volta e per non più di 30 giorni.
- Potere sostitutivo: se non individuato, spetta al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio. Il sostituto conclude entro un termine pari alla metà di quello originario.
- Motivazione (art. 3): indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; non è richiesta per gli atti normativi e a contenuto generale. In ogni atto notificato si indicano termine e autorità a cui ricorrere.
Responsabile del procedimento e partecipazione
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