Secondo l'art. 90 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo per:
- A.violazione dei regolamenti parlamentari
- B.abuso d'ufficio o peculato
- C.corruzione o concussione
- D.alto tradimento o attentato alla Costituzione
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D. alto tradimento o attentato alla Costituzione
Art. 90, c. 1, Cost.: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione.