In caso di incidente, gli organi di polizia stradale possono effettuare l'accertamento dello stato di ebbrezza con gli strumenti previsti dal regolamento (art. 186, c. 4, CdS):
- A.Anche senza il previo esito positivo di accertamenti qualitativi
- B.Solo previa autorizzazione del pubblico ministero
- C.Solo dopo l'esito positivo di un accertamento qualitativo
- D.Solo se dall'incidente sono derivate lesioni alle persone
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A. Anche senza il previo esito positivo di accertamenti qualitativi
Art. 186, c. 4, CdS: l'accertamento è consentito quando i test qualitativi sono positivi, in ogni caso d'incidente, ovvero quando vi sia motivo di ritenere che il conducente sia in stato di alterazione.