Principi (artt. 194-198)
Agli illeciti amministrativi del Codice si applica la L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo le deroghe del Codice. Gli importi delle sanzioni sono aggiornati periodicamente: conviene ricordare le regole e i termini, non le cifre.
- Determinazione della sanzione (art. 195): conta la gravità della violazione, l'opera svolta per eliminarne o attenuarne le conseguenze, la personalità e le condizioni economiche del trasgressore. L'anzianità di patente non conta. Per alcune violazioni, come la velocità, la sanzione aumenta di un terzo se commessa tra le 22 e le 7.
- Obbligati in solido (art. 196): il proprietario risponde con l'autore, salvo provi che il veicolo circolava contro la sua volontà. Per il leasing risponde l'utilizzatore. Per il dipendente risponde l'imprenditore. Chi paga ha regresso per l'intero verso l'autore.
- Concorso di persone: ognuno subisce la propria sanzione. Il debito non passa agli eredi. In caso di sequestro, il dissequestro si dispone su istanza degli eredi.
- Più violazioni (art. 198): con una sola azione che viola più norme sullo stesso tratto stradale si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Nelle aree pedonali e nelle ZTL invece si paga ogni singola violazione. Più accessi nella stessa ZTL rilevati da telecamere senza contestazione immediata contano come una sanzione per giorno (comma 2-bis).
Contestazione e notificazione (artt. 200-201)
- Quando è possibile, la violazione va contestata subito al trasgressore e all'obbligato in solido. Copia del verbale va a entrambi.
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