Le fonti e i principi
La circolazione stradale è disciplinata dal Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). L'ultima grande riforma è la L. 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024: ha toccato monopattini, neopatentati, telefono alla guida, alcol, droghe e sospensione della patente.
Per l'art. 1 la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell'ambiente, sono finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Non lo sono la fluidità del traffico o la riscossione di tasse e pedaggi.
Strade e definizioni (artt. 2 e 3)
La strada è l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. La classificazione per caratteristiche costruttive è:
- A autostrade: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia;
- B extraurbane principali; C extraurbane secondarie, ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso e banchine;
- D urbane di scorrimento; E urbane di quartiere (unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, sosta con corsia di manovra esterna alla carreggiata);
- E-bis strade urbane ciclabili: unica carreggiata, limite non superiore a 30 km/h, priorità per i velocipedi;
- F strade locali; F-bis itinerari ciclopedonali.
Le strade vicinali sono assimilate alle comunali. Le strade urbane sono comunali, salvo i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati fino a 10.000 abitanti.